|§ 120] RIGORI DEL DIRITTO PENALE 701 con coscienza e non può rispondere, come ogni altro delinquente, tuttavia si arriva a comminare una pena, pur minore dell’ordinaria, perchè la sanzione punitiva non deve soltanto affliggere il reo, ma soddisfare l’offeso e specialmente servire di pubblico esempio, nell’interesse della società (1). Non vi ha quasi reato che non risenta di questa efferatezza punitiva. La pena di morte, applicata con forme varie ed esemplari, si applica non soltanto ai maggiori reati, ma anche ai delitti lievi, minacciandosi a chi non paghi le multe, a chi si rifiuti a un pubblico servizio, al negoziante fallito colposamente, ai ladri recidivi e ai furti di bestiame, ai contrabbandieri e ai falsari d’ ogni specie, ai trasgressori dei regolamenti sull’ annona e sull’igiene, secondo le varie disposizioni delle leggi. Inoltre tutti i delitti, anche più lievi, possono essere suscettibili della pena di morte, ogni volta che lo richieda un particolare interesse dello Stato, e ogni volta che il principe lo disponga, per il potere arbitrario, che a lui compete. E poiché l’interesse dello Stato è volentieri veduto, quando sono cosi illuminati i poteri del principe, e gli altri tribunali si considerano come emanazione diretta dal volere del sovrano, così vale il principio che non vi sia violazione del diritto, per quanto lieve, la quale non possa, consulto principe, dar luogo alla pena di morte ; che non vi sia pena, anche lieve, la quale, per il potere arbitrario del principe, non sia estensibile fino alla morte. Tale pena è comminata nelle varie forme escogitate dal diritto romano, ma sempre in luoghi pubblici e con solennità, usandosi anche di aggravarla, a titolo di esempio, con amputazioni di membra, con attanagliamento di carni, con aumento di martirio. In secondo luogo, si cresce importanza ad una ca- (1) Claro, Recepiae sententiae, lib. V, § fìnalis, quaest. 60, Item quàero.