742 DIRITTO PRIV. NELL’ETÀ DEL RINASCIMENTO [§ 128] reputate necessarie al mercato interno o per smerciare prodotti proficui, mentre proibisce la vendita di certe derrate o merci agli stranieri, per ovviare alle frequenti carestie. Esistono perfino prescrizioni che stabiliscono l’obbligo o la responsabilità dei Comuni rurali di provvedere alla coltivazione delle terre private, lasciate incolte per prepotenza, malizia o lega di coloni (coniura-tiones, boicottaggio), con debito di pagarne il fitto ai proprietari; prescrizioni che istituiscono cosi una forma di coltivazione forzosa delle terre abbandonate. Queste restrizioni, divenute eccessive, finirono per immiserire l’iniziativa privata, ma caddero soltanto con l’età moderna (§ 147). ? 127. — Oltre le opere cit. al § 68, v. Solmi, Le diete impe viali di Roncaglia. Parma, 1910; Tri., Sul dir. di passo necessario, negrli Studi giuridici per B. Brut/i, Palermo, 1912; Ta massi;), 11 dir. di prelazione e Vespropr. forzata negli statuti dei Coni, ital., in Avch. giur., XXXV, 1885;Lattes, Le ingrossai ioni nei doc. parmensi, in Arch. stor. per le prov. parm,. XIV, 1914; Genuardi, Il lido del mare nel diritto intermedio, in Archivio giuridico, 1922. § 128. — Modi d’acquisto della proprietà. In questa materia si ritornò, in gran parte, alle regole del diritto romano, ma gli usi precedenti (3 09) lasciarono profonde traccie, e indussero non soltanto le leggi, ma anche gli interpreti, ad ammettere principi, che deviavano ormai dal senso esatto dei testi. Spingevano alle deviazioni le cause già note: un riconoscimento più largo dell’autorità dello Stato, nel limitare l'acquisto dei diritti privati; una valutazione più accurata delle virtù del lavoro; una ricerca più affannosa, ma non ancora cosciente, della certezza nel diritto. Nelle regole dell’occupazione prevale il diritto romano; ma, per la invenzione del tesoro, si volle che non solo all’inventore e al proprietario, ma anche allo