CONDIZIONE DEI FIGLI NATURALI 321 iscritto, con solenne dichiarazione davanti al magistrato o al notaio. Queste norme riguardano soltanto i rapporti della filiazione legittima, valendo, per diritto germanico, il principio che la patria potestà non si fondasse sulla procreazione, ma sul mundio tenuto sulla madre, per : fatto del matrimonio legittimo (§ 61). Tuttavia il diritto longobardo, forse per influsso romano, chiamò parte della successione e dei diritti familiari anche figli naturali, nati da una unione con donna .di stato sociale inferiore o da una unione irregolare, sprovvista dei caratteri matrimoniali, escludendo soltanto i figli illeciti, nati da rapporti legalmente puniti, ex damnato coiiu. Ma la condizione dei figli naturali fu sempre considerata come inferiore, in confronto a quella dei tigli legittimi; nè la Chiesa, intenta a purificare il vincilo coniugale, potè molto favorirla. Nemmeno la legittimazione, come atto legale solennemente compiuto, valeva a cancellare queste differenze; poiché, nell’an-tieo diritto germanico, soltanto la solenne adoptio in hereditatem, che si compiva davanti all’assemblea con la consegna delle armi, poteva attribuire al figlio tutti i diritti della famiglia. Equivaleva a una forma di legittimazione la dichiarazione solenne, fatta dal padre, con la quale si pareggiava la condizione dei figli naturali, riguardo agli effetti successori; però, a questo line era necessario l’assenso dei figli legittimi che avessero compiuto i dodici anni. Ma, nonostante il valore patrimoniale attribuito alla legittimazione, questa tuttavia non cancella pienamente la macchia originale, pesava sulla nascita; e ciò è reso evidente dal diritto feudale, che esclude i figli naturali dalla successione nei feudi, anche se riconosciuti e legittimati, ln qualsiasi forma. 3 00. — Schupfer, La famiglia presso i longobardi in Arch. ln ■» I, 1868; Schupfer, Dir. prii>. dei pop, gerrn., 2.“ ed., Solmi. — Storia del dir. il, 21