LEGGI SALICHE E RIPUARIE 129 Il gruppo franco annovera, come testi più notevoli, la legge salica e la legge ripuaria. La Lex salica, che, nel suo testo più antico, è indicata come pactus o tractatus legis salicae, contiene il diritto proprio dei Franchi Sali, ed è tra le più antiche leggi germaniche, poiché, nel nucleo primitivo, in 65 titoli, sembra derivata dai tempi del re merovingio Clodoveo (481-511), secondo alcuni avanti la conversione del popolo al cattolicesimo (496), secondo altri dopo, e questa sembra l’opinione preferibile. Il testo da noi posseduto è tuttavia, nonostante le espressioni arcaiche, anche più tardo. La legge rivela, nella forma e nel contenuto, molti elementi del periodo primitivo del diritto, e al testo latino accompagna frequenti parole originarie franche, dette glosse malbergiche (mahlberg « assemblea » o « tribunale »>), per servire forse alla pratica giudiziaria. Nella sua composizione, pare che la legge abbia desunto qualcosa dall’editto di Enrico, ma pur conserva caratteri di fiera semplicità e di durezza primitiva. Una redazione posteriore (sec. Vili) dà un testo più ampio, in 99 titoli, purgato dai barbarismi e letterariamente meno scorretto, che si dice Lex salica emendata. La legge Ripuaria è pervenuta in una tarda redazione dell’età carolingica: ma deve essere più antica, poiché formò in origine un Pactus legis Ribuariae, spettante al secolo VI e corrispondente ai primi titoli della legge (1-31); a cui si aggiunse, entro lo stesso secolo, una specie di riassunto riformato della legge salica (tit. 32-64); finalmente l’ultima parte (tit. 65-79) sembra opera dei tempi di re Dagoberto (628-639). Tutta la legge, e specialmente nelle parti più antiche, risente dell’in(lusso della Lex salica, ma manifesta pure l'influenza della civiltà romana e della Chiesa. La redazione a noi pervenuta si dice Vulgata, e ad essa si ricongiunge un capitolare dei tempi carolingi: la Legis constitntio in Lege Ribuaria mittenda. Nel gruppo svevo si comprende la legge degli Ala- Solmi. — Storia del dir. il. 9