LO SPATO ROMANO 63 medio3vali di diritto privato dell*Italia meridionale, Leipzig-, 1910; L. Schiaparelli, Raccolta 'di documenti latini. I Documenti rojnani, Como, 1923; Besta, op. cit., al § 10. CAPITOLO HI DIRITTO PUBBLICO. § 12. — La costituzione politica e amministrativa.' L’indole dello Stato romano non mutò sostanzialmente, per l’avvento delle nuove monarchie romano-barbariche; anzi, pur nella decadenza, ebbe un ravvivamento sotto gli ordini riformatori di Giustiniano. Invece le alterazioni sono indotte più tardi, allorché l'invasione longobarda obbligò le regioni bizantine ad un nuovo sistema di difesa militare, per cui si costituirono con forme autonome e locali. Perciò la costituzione politica e amministrativa si svolge in una doppia fase: nella prima, prevalgono ancora gli ordini pubblici romani, per quanto in via di decadenza; nell’altra, tendono a rivelarsi le nuove forme medioevali, che troveremo più tardi sicuramente sviluppate. 11 fondamento dell’antica costituzione è tutto nel carattere assoluto dell'illimitata autorità, per diritto divino ed umano, assegnata al capo supremo dello Stato, l’imperatore, da cui irraggia una sapiente e ingegnosa organizzazione di pubblici uffici. La monarchia romano-barbarica di Odoacre e degli Ostrogoti rientra nel cardine di queste forme e di questi concetti, poiché lascia, almeno nominalmente, all’imperatore orientale il titolo supremo dell'autorità pubblica (§ 7), e invece assume di fatto, nella persona del re barbarico, le attività del governo, conservate agli scopi, alle funzioni, alle forme dell'antico ordine di cose. Il titolo della sovranità, tenuta dai re barbarici in Italia, deriva concettualmente da una delegazione del— 'imperatóre, e perciò trova più o meno effettive limi