:§ 115! ORGANIZZAZIONE DEI COMUNI 671 ormai l'anima antica, poiché al servizio militare e alla-difesa altrimenti era provveduto, mentre le tendenze verso l'assolutismo, distruggendo i vincoli personali dei sudditi verso il signore, per riallacciarli direttamente al sovrano (§ 110), dovevano avversarli. La limitazione e poi l’abolizione dei diritti feudali furono possibili soltanto laddove il consolidarsi delle pubbliche finanze consentì la rinuncia ai proventi dei feudi o la diretta riscossione dei tributi; e perciò, dapprima in Lombardia, poi nella Venezia, in Toscana e negli altri Stati. Ma fu opera definitiva della nuova età (§ 147). Altra forma d’amministrazione indiretta è quella dei Comuni, ma anche qui ragioni storiche e geografiche portarono alla più grande varietà, nell’estensione e nell’indole dei diritti politici ed amministrativi ad essi con-■eduti o consentiti. Intanto un primo gruppo è costituito da quei Comuni che, soprattutto nell'Italia settentrionale 1 media, avevano veduto cadere sotto il principato le autonomie politiche, di cui avevano goduto (§ 95), sia per spontanea dedizione al principe, sia per conquista violenta. In ogni caso, essi conservarono una propria autonomia, limitata ora e diretta dal potere supremo dello Stato, ma pur sempre viva per forza propria, come affermazione della personalità giuridica dell'ente. I limiti e le forme di questa autonomia furono diversi, poiché dipendevano molto spesso dalla natura dei patti, fissati nell'atto della dedizione o della conquista, e talvolta dalla concessione del principe; ma tale autonomia sostanzialmente si risolve nella conservazione di un proprio consiglio, per quanto ridotto, di un proprio patrimonio, e d'una magistratura liberamente scelta tra i cittadini. 11 governo centrale si adopera a comprimerne l'indipendenza, restringendo il numero dei consiglieri, scelti tra le classi dominanti e più fedeli al principe; introducendo nel consiglio il proprio rappresentante, che dà norma alle deliberazioni; obbligando, per ogni atto, a ricorrere alla autorizzazione sovrana; riservandosi talvolta il diritto