LA. CAVALLERIA 273 l’arte della guerra e principalmente con cavalieri assunti al soldo o al mantenimento del principe o del signore (pueri, macinati, donde masnada), che diventano il nerbo delle milizie signorili, e lo strumento delle imprese e delle violenze feudali. Però, il frazionamento dei feudi, che aveva indebolito il governo centrale, giovò invece a rianimare la difesa e la sicurezza del diritto, nelle singole circoscrizioni del territorio. Quivi, sotto il potere pubblico più diretto del signore, continuò a valere il principio generale dell’ obbligo del servizio armato per la difesa del paese ; anzi tale obbligo non fu solo rispetto ai liberi, ma si allargò ad ogni categoria di dipendenti e di vassalli, fino a toccare anche i servi, almeno nei casi straordinari. Appunto il bisogno della difesa consiglia più frequente la costruzione e la riparazione dei fortilizi e dei castelli ; e alla loro custodia si adibiscono, con servizio di guardia, gli abitanti e i coloni, senza riguardo allo stato delle persone; mentre nelle città, circondate di fosse e di mura, ogni ceto si organizza per la difesa comune, nelle schiere feudali dei cavalieri o nella massa del popolo chiamato al servizio a piedi, dove si. raccolgono tutti gli ordini dei cittadini (milites, pedites e arimanni, § 42). Come conseguenza del feudo, sorge 1’ istituzione della cavalleria (ordo militaris, militine). L' uso delle armi a cavallo e la frequenza delle grandi imprese guerresche, spesso molto lunghe e dispendiose, fecero sì che tra. le classi della popolazione, si distinguesse nettamente da ogni altra la categoria degli individui dati alla professione delle armi ; classe che, per il possesso dei feudi e delle ricchezze, per la tradizione delle virtù militari e per il privilegio della professione delle ai'mi a cavallo, entrò tutta insieme, nelle sue varie gradazioni, a costituire l’ordine superiore della società, quello dei nobili. In questa classe si entrava con un atto di investitura solenne, che richiama le forme della tradizione germanica delle armi (§ 32). Solmi. — Storia del dir. il. 18