31U DIR. PRIY. nell’età ROM.-barbarica [§ 58] non assorbiti entro la compagine dello Stato, portavano invece un senso della dignità più direttamente legato alla persona: ma, stretti com’erano nella primitiva organizzazione delle classi, assegnarono quasi ad ogni categoria sociale una special somma di onore, e dall’onore esclusero certe categorie di persone, che, per nascita, per professione o per condanna, dovevano ri -tenersene indegne. La voce honos, che indicava magi -stratura, passò allora a indicare il sentimento dell'onore di classe. Erano esclusi, in tutto o in parte, dal godimento dell’onore, i figli illegittimi; coloro che esercitavano professione di istrione e di campione .ii armi; i condannati per certi gravi delitti (furto, rapina, graziati da condanna capitale); ed anche tutti quelli che si macchiavano di certi atti considerati come disonoranti, sia perchè non soddisfacessero ai debiti di giuoco, sia perchè non valessero a difendere in duello la propria dignità, sia perchè venissero meno alla fede giurata. Tutte queste persone, private o menomate nell’onore, soffrono una diminuzione della capacità giuridica, hanno un guidrigildo inferiore, sono escluse dall’assemblea, dalle cariche pubbliche, dai feudi, dai tribunali, dalla successione e dalla tutela, e in genere da ogni ufficio o qualità, che richiedano speciale fiducia. Tuttavia non si estingue la loro personalità, perché godono della protezione generale del diritto, hanno un patrimonio e una famiglia, non possono essere mal' trattate. Questa condizione vien già indicata nelle fonti col termine romano di infamia, sicché non andrà molto tempo che il sentimento medievale dell’onore si confonderà con l’istituzione romana, portando a nuovi concetti e a nuove forme giuridiche (§ 124). Anche il grado sociale può modificare la capacità giuridica, poiché il concetto medievale della libertà ammetteva gradazioni diverse, e a ciascuna assegnava una diversa somma d’onore e di diritto. Queste varia zioni si manifestavano praticamente, entro il canai"1