42 PERIODO BIZANTINO private, mentre gli altri due terzi restavano al proprietario; senonchè ora spettava al soldato non solo il possesso, ma. anche la proprietà, e il terzo a lui assegnato non si computava soltanto sulla casa, ma anche sui fondi rustici. L’assegnazione si compiva da ufficiali delegati dal prefetto (delegatorei), muniti di elenchi ufficiali (pittacia) e incaricati di rilasciare un titolo, che garantiva un diritto di proprietà sulle terre assegnate (sortes). Soltanto non è credibile che ogni fondo fosse così ripartito, sia perchè non poteva essere sempre esatta la proporzione fra i soldati "barbarici e i possessori romani, sia perchè ne sarebbe derivato per le milizie una soverchia dispersione territoriale, nociva alla organizzazione militare. E probabile pertanto che l’espropriazione abbia colpito proporzionalmente le terre, sulla base dell’unità fiscale romana, per modo che ogni gruppo barbarico dovette avere un certo numero di iugeri da ripartire tra i singoli. Ma così era aperto l’adito, anche da questo lato, alla formazione del grande dominio fondiario. Il soldato germanico, non sempre mutato in agricoltore, preferì di cedere ai ricchi e ai potenti le terre, 0 si riservò dall’ antico proprietario soltanto la riscossione di un tributo proporzionale al suo possesso ytertiae). Conseguenza di questi mutati rapporti è anzitutto la prevalenza della terra nel sistema economico del tempo-Le città rimaste bizantine decadono, e aumentano invece 1 piccoli luoghi fortificati (castella, castra), in cui tende ad affermarsi una organizzazione militare, anch’ essa fondata sui rapporti fondiari. Le vessazioni degli ufficiali bizantini, le quotidiane donazioni alle chiese, l’affidamento delle persone e dei patrimoni alla protezione dei potenti,(putrocinia) cooperano a far raccogliere in poche mani la proprietà delle terre e favoriscono lo sviluppo del dominio fondiario; e questo, già alla fine del YI secolo, costituisce un distretto quasi indipendente, che organizza le attività economiche e sociali necessarie alla vita e alla protezione del diritto; poiché talvolta