490 PERIODO DELL’aUTON' MIA tudinario, emanò leggi anche nei rapporti marittimi, specialmente in materie d’ordine pubblico: ed ebbe dal doge Pietro Ziani il Capitulare navium (1205), riformato (1229) e ridotto dal doge Zeno al codice degli Statuta et ordinamenta super navibus, in 129 capitoli (1255). Non altrimenti Genova legiferò in materia di diritto pubblico marittimo, fin dal 1154, ma poi altre norme del suo diritto pubblico e privato si possono rin venire negli statuti delia colonia di Pera, anteriori al 1300, e nelle ordinanze dell' O/pcium Gazariae, rivestito di funzioni amministrative e giudiziarie ancho in materia di mare. Ma più vasta e profonda è l'opera di Pisa, che svolge una abbondante legislazione marittima, soprattutto nel diritto privato, la quale esercitò largo influsso nella formazione del diritto comune. Le sue consuetudini marittime sono ricordate già nel 1081, ma poi dànno materia al Constilutum ums del 1160 e soprattutto al Breve ctiriae maris, un codice speciale degli anni 1298 e 1305, tradotto in volgare nel 1343, e destinato a raccogliere le leggi da adottarsi nei giudizi in materie di mare. Da Pisa deriva il Breve porlus Kallaretani del 1318, statuto relativa all’ ufficio dei consoli pisani del porto di Cagliari, disgraziatamente pervenuto incompleto, e parecchie disposizioni marittime dello statuto di Sassari del secolo XIII, ridotto in volgare sardo nel 1316. Contemporanea sembra la redazione delle consueto dini marittime delle città siciliane, e principalmente di Messina, di Catania e di Palermo, dove già nel secolo XIII funzionava una curia di consoli del mare, e dove taluni contratti si dicevano costituiti secundum consuetudinem riperie Messane. Vengono più tardi le leggi delle minori città marittime, allorché, anche per esse, nel generale progresso del diritto, si fece sentire il bisogno di determinare pei' iscritto le vecchie consuetudini e i rapporti nuovi. Cosi ad Amalfi, dove aveva resistito per tutto l'alto medio