MILIZIA PRIVATA 79 restaurazione e la custodia delle mura e delle porte (1). È vero che poi Teodorico e Giustiniano ripristinarono le antiche proibizioni (2); ma ormai, nei casi di necessità, vale il principio dell’obbligo di tutti i cittadini per la difesa della città e la fortificazione delle mura. La riforma era tardiva: veniva fatta quando i cittadini, abbandonata ormai l’abitudine delle armi, avevano perduto le virtù militari e la capacità di una resistenza organizzata, sicché poche schiere di barbari ebbero spesso il sopravvento sulla frequente popolazione romana. Tuttavia quel breve richiamo alla milizia fu un seme fecondo per ulteriori sviluppi (§§ 50, 51). Nell’ordinamento dei temi, il servizio militare grava, come un onere reale, sui possessori fondiari, e quindi favorisce lo svolgersi dell’autonomia delle città e dei territori. Resta a dire della milizia privata. Nei tempi del basso impero, si incontrano già, come guardie personali poste accanto agli alti funzionari dello Stato o ai ricchi e potenti proprietari, alcuni gruppi di militi (scolares, bucellarii, pueri), che non possono essere riguardati se non come soldati domestici di potenti personaggi, intesi a procurarsi una più sicura difesa, nell’incertezza della pubblica protezione. Ai tempi ostrogoti e bizantini, questo uso si allarga, quanto più diminuivano le forze centrali e protettive dello Stato, finché diviene, per i ricchi proprietari di terre, il modo usuale di provvedere alla difesa nelle campagne e nei piccoli centri rurali, compresi in un latifondo privato. 11 fissarsi dei grandi ufficiali bizantini, come ricchi possessori di terre in Italia e il propagarsi delle forme di accomendazione (obsequium), per cui i deboli si piegano al servigio dei maggiori (§ 8), favoriscono l’accrescimento dei potenti privati, provveduti di milizie proprie (patroni, domini, principes loci), (1) Nov. Valent., 9 e 5, §§ 2 e (2) Anon. Valcs., c. 59. ed. Cessi, pag. -16 Cod. Just., VI 46. 1.,