462 periodo dell'autonomia Decretali di Gregorio IX tenevano il luogo del Codice, e i testi successivi, quello delle Novelle. E intorno a questi testi si svolse l’attività scientifica dei canonisti e la vita pratica del diritto canonico. Le decretali posteriori, distribuite da Giovanni Chappuis (1500) in due raccolte (Estravagantes Johannis XXII ed Extravagantes communes), furono aggiunte come appendice alle Clementine e formano l’ultima parte del Corpus iuris, ma non ebbero consacrazione ufficiale. § 83. — Fonti : Corpus iuris canonici : ed. Friedberg, Lipsiae, 1879-81; Quinqué compilationes antiquae : ed. Friedberg, Lipsi 1882; Paucapalea, Summa: ed. Schulte, Giessen, 1890; Rolando ed. Thaner, Innsbruck, 1874; Rufino : ed. Schulte, Giessen, 189-e ed. Singer, Paderborn, 1902, più completa. Oltre le opere cit. al § 48, si veda Schulte, Gesch. d. Quell, u. Liter, d. kanon Rechts, 3 vol., Stuttgart 1875 seg. ; Fournier, Deux controv. sur l’origine du Décret, in Rev. d'hist.et littér. rèi., Ili, 1898; Gaudenzi, L’età del decreto di Graziano e l’antichissimo ms. cassinese di esso, negli Studi e mem. per la storia dell’Univ. di Bologna, I, 1907 ; F. Brandileone, Notisi.' su Graziano e su Nicolo de Tudeschis, negli Studi, cit. I, 191tì -Mocci, Doc. inediti sul canonista Paucapalea, in Atti dell’Acc. di Torino, XL, 1905 ; Leicht, Per la storia della glossa al decr. di Graziano, Udine, 1905; Gaudenzi, Un nuovo ms. della collezione irlandese, in Quellen u. Forschungen, X, 1907 ; Holtz-mann, Beiträge zu den Bekretalensammlungen d. XII Jahrhunderts, in Zeitsch. d. Savigny Stiftung, Kan. Abt., XLVW-1927. § 84. — Il diritto longobardo. Tuttavia il diritto longobardo non fu spento d’un tratto; ma si ridusse a vivere stentamente, di fronte alla prevalenza del diritto romano e del diritto canonico, ed ebbe vigore soltanto in quei luoghi dove era stato riconosciuto come diritto personale e dove, per qualche materia singolare (ad es., il duello, le pene, gli atti di celebrazione del matrimonio), era riuscito a penetrare nell’uso e a trasformarsi quasi in diritto consuetudinario. Così era in Lombardia e in Toscana;