760 DIRITTO PR1V. NELL’ETÀ DEL RINASCIMENTO [§ 130J Allora anche le presunzioni possessorie di Piacentino, avversate dalla Glossa, ottennero nuova fortuna, e fecero sorgere nella dottrina dei postglossatori, accanto alla semplice detenzione, una figura di possesso legittimo (possessio legitima, insta ac non vitiosa), che meritava più sicura difesa e che aveva per sé la presunzione della proprietà. Tale possesso doveva essere pacifico e pubblico, e doveva esser sorto da un certo tempo, senza interruzione, per lo più da un anno e un giorno. Con tali caratteri, poteva esser rivolto a consolidare il diritto di dominio in esso presunto, presentandosi come un riflesso della proprietà. A questo possesso, come ad ogni altro, fu concesso tutela, mediante le azioni possessorie, distinte in due specie: la prima (possessorium summarium, più tardi summariissimum), giudicata con procedimento sommario o sommariissimo, aveva lo scopo non già di decidere in modo definitivo sul possesso, ma solo di darlo, in via interlocutoria, ad una delle parti oppure ad un sequestratario giudiziale (mandatum de manutenendo), affinchè non nascessero, durante la lite, tumulti e violenze (azione di manutenzione); la seconda (possessorium. ordinarium, poi summarium) giudicata con procedimento ordinario o sommario, era diretta a portare un , giudizio decisivo sul possesso, finché non fosse annullato da una contraria sentenza del giudizio petitorio. E queste forme sono in gran parte accolte dal diritto moderno (art. 694, 695 cod-civ.). Regole più semplici governavano il possesso dei mobili, e ciò non solo per il concetto germanico su questo genere di cose, ma anche per l’esigenza dei tempi, che volevano consentire alla proprietà mobiliare una posizione privilegiata (§ 100). Dal principio fondamentale: Mobilia non habent sequelam, si forma la regola che, per riguardo ai beni mobili o reputati tali, il semplice possesso di buona fede produce l’effetto stesso del titolo (art. 707 cod. civ.),