DECADENZE DEI TESTAMENTI 343 atto il sistema successorio aveva mutato la propria (istituzione (§ 141). S t>4. — Schupfer, II diritto privato dei popoli germanici, ni. IV : Le successioni, Roma, 1909; Ficker, Untersuchunoen Erbenfolge d. ostgerm. Reclite, Innsbruck, 1891-904; Ferrari, Ricerche sul diritto ereditario nell'alto medio evo, con speciale iguardo all’Italia, Padova, 1914; Lambert, La tradition ramine sur la successioni, Paria, 1901; Tamassia, La « Jnelioratio » i figli nell’antico dir. gemi., in Arch. giur., voi. 85, 1921. f; 65. — Le successioni contrattuali ed il testamento. La prevalenza degli heredes necessarii nell'organiz-zione della famiglia fa scadere d’importanza il testamento. Il classico istituto romano perde lentamente gran irte dei suoi caratteri singolari, e viene adoperato )n più a fine dell’istituzione d’erede, ma soltanto per '«terminare la devoluzione della parte disponibile della opria sostanza, soprattutto a scopo pio, quasi risul-; |sse da un complesso di codicilli. Decadute le condizioni Monomiche anche nelle regioni dell’Italia bizantina, parve “giusto lasciare agli individui l’arbitrio di distrarre i beni al cerchio più compatto della famiglia, dove si trovava naturalmente l’erede; e la libera disposizione dell’indi-'iduo potè essere ammessa solo su una quota più esigua del patrimonio, e solo quando si trattava della salvezza dell’anima. Era questo il nuovo bisogno degli spiriti semplici, nei tempi paurosi, che serviva alla sua volta 'h stimolo alla produzione agraria, poiché largiva le terre alle forze associate e conservatrici delle chiese e dei monasteri. Perciò il testamento contemplò in primo }U(1go le disposizioni a pio scopo; e in queste, divenute d caput totius testamenti, parve esaurirsi l’obbligo dell istituzione d’erede richiesto dal diritto romano; l;°sicchè il testamento si ridusse a un complesso di disposizioni accessorie, a titolo particolare, che non esclu- 1 evano, ma concomitavano con la successione legit-