SISTEMA. DEI DIRITTI PERSONALI 121 Il regno franco, formato lentamente, per opera di conquiste successive su diversi gruppi popolari, non aveva potuto dar vita a uno Stato unitario, nè a un diritto dominante. Franchi Sali e Franchi Ripuari, Burgundi, Alamanni, Bavari, Visigoti, Sassoni, e quanti altri popoli si costituirono sotto la monarchia personale dei Merovingi e sotto la prevalenza politica dei Franchi, mantennero una certa autonomia popolare e pertanto l’uso indipendente dei diritti -personali. Ogni persona doveva, nei rapporti civili, essere giudicata secondo la legge della sua nazione d’origine, in qualunque luogo si recasse, dentro i confini territoriali dello Stato (1). Naturalmente alla serie di questi diritti nazionali, sì aggiunge il diritto romano consentito ai vinti, special-mente nelle città, e sempre più rispettato. La guerra fortunata e conquistatrice di Carlomagno contro i Longobardi porta, come conseguenza, a valere anche in Italia tutti quei diritti, che vigevano entro la monarchia franca (2); sicché al diritto longobardo o al diritto romano, che rappresentavano i diritti personali fino allora vivi in Italia, si aggiungono le leggi dei Franchi Sali e Ripuari, degli Alamanni, dei Bavari, dei Burgundi e dei Visigoti, insieme forse cou qualche altra legge, che non lasciò traccia della sua applicazione da noi. In questo momento, e soprattutto con la costituzione dell’impero, il principio della personalità riceve pieno riconoscimento; ma esso è tuttavia legato da regole precise. Anzitutto il libero uso del proprio diritto nazionale si estende soltanto ai rapporti privati: condi zione delle persone, diritti di famiglia e di successione, proprietà e contratti, oltreché alla maggior parte dei (1) I-ex Ribuar., XXXI, 3. (2) Cap. I, 67, c. 5 (a. 702 o 7S6): « ut unusquisque homo snain legem pleniter habeat conservatam ». Cap. it. Pip., c. 27; c. 6 e 7; Lud. I, o- 1; Loth. c. II Kar. M„ o. 87.