246 PERIODO FEUDALE La libera scelta della legge diventa allora un modo di avviamento al sistema della territorialità del diritto. Anzitutto la professione consente ai singoli di preferire il diritto dominante nel territorio, poiché si introduce presso molti 1’ uso di scegliere la legge più diifusa e meglio nota. In secondo luogo si rende possibile di adoperare, nei singoli atti della vita giuridica, ora un diritto ed ora un altro, a seconda che l’uno o 1’ altro meglio giova per quel determinato negozio; sicché è reso possibile che le stesse persone, le quali nei rapporti di famiglia, ad es., e soprattutto nei rapporti patrimoniali fra coniugi, avevano adoperato il diritto longobardo, trapassassero poi al diritto romano, quando si trattava di negozi relativi al trasferimento degli immobili. Nelle alte classi sociali, si passa dalla legge salica, ex genere Francorum, alla longobarda e talvolta anche alla romana. Finalmente la professione di legge, nei contrasti economici e sociali delle nuove classi e dei nuovi partiti politici, serve soltanto come indice di differenze sociali, poiché, mentre le alte classi feudali professano a preferenza il diritto longobardo o salico, la media nobiltà e le popolazioni lavoratrici o cittadine adoperano il diritto romano, e sorge, ad es , in Toscana, il contrasto fra Lombardi e Romani, che non designa una differenza etnica, ma soltanto una lotta di classi, d’ambizioni, di famiglie (1). Allora la personalità del diritto è vinta e soverchiata •dalla prevalenza del sistema territoriale, perchè in realtà due soli diritti, il longobardo e il romano, si contrastano il campo, e l’uno e l’altro tendono a raccostarsi, a smussare le differenze singolari, e a far prevalere nella vita del diritto, qualche istituzione o qualche forma preferita, che finisce per mutarsi in consuetudine locale. (1) Si veda Volpe, op. cit. al § 42,