278 PERIODO FEUDALE [§ 53 patrono, del vescovo, della città, lino a conseguire il diritto alla monetazione libera; ma la bontà della mo neta è sempre rigorosamente vigilata. § 52. — Dannsladler, Das Reichsgut im. Lombardei ic Piemimt, Strassburg', 1896; Roberti, Dei beni delle città, in Arch. giur., LXX, 1903; Leicht, Studi sulla proprietà fond. nel in. II, Padova, 1907 ; Mayer, hai. Verfassungsgeschich.tr. II, 243 seg.; Besta, nella Rio, ital. per la se. giur., LI, 1912; Monneret, La monetazione lombarda, Milano, 1923; Solmi, L'àrn-ministrazione finanz. del Regno italico e le llonorantiae civ -tatis Papiae, Pavia, 1930. § 53. L' ordinamento giudiziario. La giurisdizione ordinaria resta affidata al potere comitale, di cui sono investiti i marchesi, i duchi ,e i conti; ma essa ora si esercita, secondo la riforma carolingia (§ 34), nel placito ordinario o quotidiano, con 1’ assistenza di alcuni giudici permanenti, detti scàbini, che hanno carattere di pubblici ufficiali e che sono scelti, in numero di sette per ogni pieve, fra le persone più notevoli di ogni città o distretto giudiziario. Oltre a questo placito ordinario, vi era poi quello generale annuo, che si esercitava davanti al re o a suoi missi, e quello generale locale, che si radunava tre volte all’ anno, davanti ai messi regi o al marchese o conte. Il placito rappresenta 1’ adunanza giudiziaria, ed è presieduto dal re, dal messo regio o dal conte, o dai loro delegati, che dirigono il processo, mentre il giudizio è formato dai giudici o scabini, che assistono nel tribunale allo svolgimento dell’ azione. L’ adunanza si tiene in luoghi pubblici o aperti al pubblico, dietro consenso del proprietario, e vi assistono gli uomini liberi. La sentenza dà luogo ad un atto, che viene redatto dal notaio, e che ha valore esecutivo. La pluralità dei consensi e la pubblicità dei deliberati giovano alla stabilità della sentenza, in tempi di scarsa certezza del diritto. In Italia, con la partecipazione degli uomini liberi a