776 DIRITTO PRIV. NELL’ETÀ. DEL RINASCIMENTO [§ 133| negozi civili, quando non fossero esplicita manifestazione di una volontà dichiarata delle parti. Invece, per i negozi commerciali, la responsabilità solidale del fideiussore fu sempre legalmente ammessa, volendosi evitare, in questa materia, ogni incertezza ed ogni lungaggine. Però era ammesso, a vantaggio del fideiussore, la relatio indem-nitatis, beneficio introdotto dagli statuti, per cui il debitore garantiva il fideiussore che lo avrebbe liberato dall’ obbligazione. L’istituto della fideiussione, passato nei codici moderni, non offre più l’immagine della semplice fideiussio romana, ma è il risultato di una fusione di questa col constitutum debiti alieni e col mandato qualificato (1). Le garanzie reali sono principalmente nel pegno e nell’ipoteca; ma, nonostante la rinascita del diritto ro-.mano, non fu facile il ritorno a una netta distinzione dei due istituti, nè fu possibile in breve tempo sciogliere il pegno dai vincoli del diritto gérmanico (§ 71). Anzitutto perdu'rò a lungo nei contratti la clausola della leoo commissoria, che garantiva ai creditore il diritto di appropriarsi la cosa data in pegno, a soddisfazione del suo credito; e soltanto divenne una clausola sempre più eccezionale, perchè il diritto comune vi opponeva la regola romana del ius distrahendi, per cui il creditore poteva di sua autorità, premessa denuncia al debitore, vendere le cose pignorate, rifacendosi sul prezzo e restituendo l’eccedente al debitore. Soltanto, riguardo alle modalità di questa vendita, il diritto italiano portò talune innovazioni, poiché il termine romano di due anni dalla denuncia, necessario per addivenire alla vendita, fu ridotto negli statuti a un mese o anche a meno (8 o 4 giorni), autorizzandosi perfino ad escludere convenzionalmente ogni termine. Ma soprattutto si volle che la vendita del pegno non fosse cosa privata del (1) Cfr. Brugi, Islituz. di dir. civ.} pag. 593.