LEGGE E ORDINANZA 493 regno (ius regni), che deriva da un potere superiore e che deve essere prima d’ogni altro osservato; ma non esclude la validità dei diversi diritti compresi nel sistema deH’autonomia, poiché, subordinatamente, riconosce il diritto delle autonomie locali manifestato negli statuti, e ammette il vigore del diritto comune contenuto nei testi giuridici romani, canonici e imperiali. La autorità legislativa risiede nel principe, ma qui bisogna distinguere la legge dalla ordinanza, poiché la legge viene regolarmente formata con la cooperazione delle assemblee territoriali, raccolte nei parlamenti, sia per diritto proprio di quelle a partecipare con voto decisivo, al regolamento di speciali materie, sia per assicurare alla norma un più largo consenso e una più generale applicazione; mentre l'ordinanza è espressione del potere esecutivo del principe, e si manifesta per mezzo di provvedimenti eccezionali, diretti a regolare la pace pubblica, la polizia, l’ordinamento della giustizia, le esenzioni e i privilegi. I limiti tra queste due forme non sono precisamente fìssati, sicché è notevole la tendenza, sempre più accentuata, ad allargare il campo di azione, di durata e di validità delle ordinanze, fino a identificarle con la legge. Nella legislazione provinciale, prevalgono le materie d’ordine pubblico, politico, feudale, finanziario, processuale e penale, mentre il diritto privato, più generalmente consentito al regolamento delle leggi locali e al diritto comune, vi ha scarsa parte. Queste leggi, investite dagli elementi romani e canonici, riproducono tuttavia un diritto schiettamente nazionale, sia perchè le regole da quelli desunte vi sono adattate secondo lo spirito dei tempi, sia perchè accolgono anche il diritto consuetudinario e dànno norma agli istituti nuovi, richiesti dalle speciali condizioni dei luoghi. La promulgazione e la pubblicazione delle leggi avviene con la proclamazione nei parlamenti, coi bandi o con l’inserzione in raccolte ufficiali o private.