398 DIR. PRIV. nell’età ROM-barbarica [§ 7 iJ longobardo, accanto all’esecuzione giudiziale, ammetteva il pignoramento compiuto di privata autorità dal creditore, sistema non ignoto agli usi volgari d’Italia, forse non sempre efficacemente combattuto dalle leggi. Tale pignoramento, presso altri diritti germanici ammesso soltanto a favore dei crediti risultanti dalla fides facta o dalla fideiussione, trovò larga applicazione nel diritto longobardo, raffrenato soltanto dalla comminazione di gravissime pene, quando fosse risultato illegittimo, e regolato dalla legge, la quale escludeva certe cose dalia pignorazione. Dopo la conquista franca, si cercò di sostituirlo, in ogni caso, con l’esecuzione per autorità del giudice; ma l'uso di consentirlo con clausola speciale a favore del creditore, valse a mantenerlo lungamente in vita. Scopo del pignoramento privato e giudiziale non era tanto la soddisfazione del debito, quanto il metterà in azione un complesso di mezzi, destinati a costringere il debitore a pagare. Perciò il creditore poteva anche pignorare il doppio del valore del suo eredito, quando, dopo le intimazioni legali, il debitore persista nel diniego; perciò il creditore non è fatto senz'altro proprietario delle cose pignorate, anzi non può usarne e ne risponde, mentre il debitore serba il diritto di riscattarle, pagando il debito, dapprima per tempo indefinito, poi nei termini di trenta o sessanta giorni. Solo dopo questi termini, il creditore diventerà proprietario. Al pignoramento privato si riallaccia il diritto di catturare le persone, i servi o gli animali, che abbiano cagionato danno nelle proprietà private; diritto che fu in origine assoluto, poi si fece mezzo per costringere la persona o il padrone dei servi e degli animali al rifacimento del danno e al pagamento della composizione fissata dalla legge. Anche in questo caso, non eseguendosi questi obblighi, il pignorante poteva, senza sua responsabilità, servirsi deH’animale, appropriandoselo a soddisfazione del suo credito. Mancando i beni sufficienti, risponde dell’obbligazione