400 DIR. PRIV» nell’età ROM.-BARBARICA [§ 75] il diritto germanico non conosce in origine che contratti reali, a cui si aggiunge il solo tipo di quelli formali. Posizione centrale, nel sistema dei contratti, sembra prendere la permuta, dove avviene lo scambio materiale di due cose di corrispondente valore, a cui si pone accanto la compravendita, dove una delle cose è rappresentata dal prezzo; e in questa categoria si collocano il deposito, il comodato, il pegno (§ 71), la locazione (§ 70), dove la perfezione del contratto si deriva dalla tradizione materiale della cosa. Le promesse obbligatorie, in ordine a qualcuno di questi contratti, non davano diritto a pretenderne l’esecuzione, ma solo ad un rifacimento di danni o alle multe convenzionalmente fissate. Invece, perfezionato il negozio con la tradizione (§ 69), il diritto sanciva la maggior responsabilità per la custodia, per l’evizione, per i vizi occulti, e ciò a fine di garantire con più fermezza le contrattazioni private. Il comodatario, il depositario con mercede, il creditore pignoratizio erano garanti verso il proprietario, anche dei danni sopravvenuti alla cosa per caso fortuito. Dal tipo romano si scosta la compravendita, ormai sostanziata in un contratto reale, che avviene normalmente con uno scambio immediato tra la merce e il denaro, detto con voce germanica sala. Ma quando non avviene questo scambio immediato, e si forma la compravendita obbligatoria, deve intervenire un'arrha, che non è propriamente una prestazione simbolica del prezzo, ma un modo di obbligare il venditore a non alienare la cosa, finché, entro certi termini, non ne sia pagato il prezzo. Sorge così un contratto formale, che è spesse volte vestito con la guadia, ma non dà diritto alla prestazione della cosa, bensì soltanto alle soddisfazioni proprie dei negozi perfezionati con la forma. Principale norma per la vendita è la pubblicità, introdotta già per le tradizioni degli immobili da un uso volgare dei bassi tempi romani, confermato dalle leggi