786 DIRITTO priv. neli/età. det, rinascimento [§ 135J esposto il prestito del denaro, per l’incertezza delle garanzie e dei processi, tenevano di fatto altissimo il tasso dell’ interesse, che raggiungeva spesso il 40 e il 60 °/0 e facilmente immiseriva il proprietario di terre che, spinto dai nuovi bisogni, fosse ricorso al prestito. La concezione romana del mutuo come contratto gratuito aiutò le tendenze canoniche, e ne vennero fuori le proibizioni dei concili (1139, 1311) e le decretali dei pontefici Alessandro III, Gregorio IX e Clemente V, che giunsero a condannare ogni interesse del denaro, a dichiarare eretici gli usurai, a minacciare la scomunica contro le autorità civili che lo consentissero, e a pretendere l’avocazione al tribunale ecclesiastico di tutte le cause infette AeWusurarìa pravitas. Tra queste proibizioni, più famose sono quelle di Alessandro III, che mossero da criteri giuridici, più che morali. Ma questi divieti non ebbero sùbito una portata così generale e un effetto così risolutivo, come volle far credere PEndemann, il quale vide tutto il diritto contrattuale del medio evo colorato del loro riflesso. In realtà il prestito ad interesse fu sempre legalmente ammesso: gli statuti e le leggi determinano le norme del contratto, domandando che risultasse da uno strumento notarile, negando valore alla clausola di rinuncia al-Vexceptio non numeratae pecuniae, quand’ anche fosse espressamente pattuita, e fissando la misura legale dell’interesse in varia proporzione, che va dal 10 al 20 °!„. La Chiesa si appagava di raccomandare la gratuità del mutuo, quando doveva essere contratto da una parte per esuberanza di capitali, dall’ altra per assoluto bisogno; e, a fine di raggiungere lo scopo, arrivò a proibire il mutuo, condannando anche ogni negozio di speculazione, dove una causa lecita non giustificasse lo smoderato guadagno; ma non avversò di fatto i lucri leciti, e ricorse essa medesima al prestito per le operazioni cambiarie e bancarie, di cui il suo pesante sistema finanziario aveva bisogno. Perciò la