[§■711 Fiducia a pegno 381 Si forma così un sistema, che tende ad affermare più rigido il diritto reale del creditore sull’ oggetto dato in garanzia, facendo prevalere sempre il principio che l’oggetto medesimo debba essere ritenuto o appropriato dal creditore, a titolo di pena e di soddisfazione per l’inadempimento dell’obbligo. Nel diritto longobardo, il pegno conserva il nome della romana fiducia, ma non è più l’istituto del diritto classico, per cui la proprietà della cosa passa, sia pur solo formalmente, al creditore fiduciario, senza che sia necessario l’effettivo trasferimento del possesso; bensì tiene del pegno vero e proprio, perchè al creditore è trasferito solo il possesso della cosa, insieme col diritto di pagarsi sull’oggetto, sia per la percezione degli interessi, poiché, a maggior tutela del creditore, rinasce nel negozio il principio giuridico del-1’anticresi, non più dipendente da patti, sia per l’ammortamento del capitale, quando 1’ obbligazione non sia adempiuta. Se 1’ oggetto consiste in una cosa mobile, il negozio giuridico si perfeziona con la tradizione : il creditore è tenuto a custodire la cosa e ne risponde se gli sia rubata; il debitore è responsabile dei danni cagionati dagli animali o dai servi da lui dati in pegno, e se la cosa perisce, perisce per lui. Se si tratta di pegno immobiliare, si trasmette con ,la tradizione al creditore il godimento pieno della cosa, attribuendogli anche il diritto di percepire i frutti, appunto per la ragione che è insito nel negozio il patto anticretico. Ma nel diritto volgare si svolge, specialmente in ordine agli immobili, dall’antica fiducia romana, scomparsa dalle fonti giustinianee, ma non dalla pratica, un diritto reale di garanzia, che sorge da una vendita apparente del fondo (venditio loco pignoris), che avrebbe dovuto essere risolta, quando il debitore avesse sborsato l’ammontare del debito con gli interessi, ma che sarebbe diventata reale, quando, allo scadere del termine l'ob-bligazione non fosse adémpiuta. Per maggior certezza, apparisce nei documenti il nexum fiduciae. per cui