[§ 133] GARANZIE PERSONALI 773 § 132. — Oltre le op. cit. al § 72, si v. Pacchioni, I contratti a favore di terzi, 2.“ ed., Milano, 1912; Des Marez, La lettre de foire a Ypres au XIII siècle, Bruxelles, 1901 ; Messina, La ■promessa di ricompensa al pubblico, Girgenti, 1899; Bruschet-tini, Trattato dei titoli al portatore, Torino, 1898 ; ■ Coviello, Della succ. nei debiti a titolo particol., in Arch. giur., LVI, 1896; Schaube, Die Anfilnge der Tratte, in Zeit. f. Handelsrecht, XL1II, 1894; Freundt, Das Wechselrecht d. Postglossatoren, Lipsia, 1899; Aicangeli, Gli istituti del dir. comm. nel Cost. Senese del 1310, in Riv. di dir. comm., IV, 1906; Nattini, La dottrina gen. delia procura, Milano, 1910; Lattes, Note per la storia del dir. comm., ili Riv. di dir. comm., VI, 1908; Visconti, Il dir. comm. nelle nuove costit. dello Stato mil., nel Filangieri, 1913. § 133. — Garanzie delle obbligazioni. Garanzie legali e convenzionali assicurano le obbligazioni a profitto del creditore, e le forme non ne sono meno varie che nell’età precedente (§ 73). Il giuramento, che era stato talvolta una causa civile d’ obbligazione, e che il diritto canonico aveva riconfermato come tale, non senza influsso anche sul diritto civile (§ 131), è nelle leggi italiane riguardato soprattutto come un modo di confermare un obbligo, che da altre cause deriva la sua legittima esistenza. Esso accompagna quasi sempre gli strumenti di debito; ma, mentre le leggi canoniche gli voglion garantita la virtù di sanare in ogni caso i vizi d’origine, di cui il contratto fosse affetto, invece gli statuti e le leggi civili pretendono più spesso che si congiunga a un negozio altrimenti valido, e gli attribuiscono la sola conseguenza di dar luogo alle pene legalmente sancite contro gli spergiuri. Più varie e numerose sono le pene volontariamente assunte dal debitore a proprio carico, in caso d’inadempimento. Si incontra anzitutto 1’ uso dell’ ostaggio convenzionale (§ 73), che le consuetudini cavalleresche di Francia secondavano, por cui il debitore assumeva l’obbligo, quando non avesse mantenuto la promessa,