770 DIRITTO PRIV. NELL'ETÀ. DEL RINASCIMENTO [§ 1321 quod potest facere per se ipsum (1). Così i contratti possono conchiudersi per mezzo di liberi rappresentanti, per modo che il rapporto giuridico si costituisca tra rappresentato e terzo, non altrimenti che se fosse stato direttamente tra loro formato, anche senza bisogno di ratifica. Di qui sorge il principio della validità dei contratti a favore di terzi, ohe la vecchia dottrina giustificò con la teoria del mandato tacito o con l’altra della natura pubblica delle scritture notarili o private; ravvisando, con ingegnose finzioni, in ogni caso, quell’interesse, che il diritto romano richiedeva nello stipulante. Il diritto restava acquisito al terzo, a cui vantaggio era creato, purché questi espressamente non vi rinunciasse. Non altrimenti trova riconoscimento il principio della cessione nelle obbligazioni. La regola romana, che il cessionario non eserciti un diritto proprio, ma un diritto altrui, sebbene in suo vantaggio, e ciò mediante urìutilis actio, è formalmente rispettata, anche dai postglossatori, ma le leggi e la pratica mostrano che è difatto ammessa la successione delle obbligazioni, anche a titolo particolare, per modo che sia trasferito nel cessionario non soltanto 1’ esercizio del diritto (actio), ma anche il diritto stesso (ius), estinguendosi l’obbliga-zione per il cedente e accendendosi invece per il cessionario. Ammessa la cessione, fu tuttavia circondata da sospettose cautele, richiedendosi solenni giuramenti di verità e di rette intenzioni (iusta causa), accordando procedimenti accelerati o straordinari, imponendo 1’ arresto personale, .ge vi sia violazione dolosa degli obblighi delle parti. Il concetto della procura si è smarrito per via, nonostante che i notai continuino ad usare per tradizione la formula; procuratorem facere in rem suam; per modo che anche la dottrina non tarda a ri- (1) C. 68, in VI, de regulis iuris, V, 12.