290 PERIODO FEUDALE tutario darà pieno compimento e nome di rappresaglia. Per ora, concepita a guisa d’una pignoratio, la rappre saglia si presenta come una esecuzione forzata, in caso di denegata giustizia, sui beni dei concittadini del debitore o del delinquente; esecuzione concessa all’offeso dal diritto consuetudinario, dapprima come semplice mezzo di provocare il riconoscimento del diritto e la soddisfazione del creditore, e poi come sistema privato di risarcimento del danno. Ma l’incertezza del diritto, propria di questi tempi, impedisce che alla rappresaglia sia interamente • tolto quel carattere arbitrario eh;; aveva presieduto al suo nascere. Nonostante questo rifiorimento del duello e della giustizia privata, sono sensibili i progressi segnati nel procedimento, allorché il diritto, già fissato nelle leggi e nelle consuetudini, riesce a farsi valere. Il principio romano, per cui la prova incombe all’attore, sostituito già nel periodo barbarico dal contrario principio germanico, rinasceva vittorioso. Gli interpreti del diritto longobardo dichiarano che la prova spetta al convenuto, solo nei casi tassativamente prescritti dalle leggi) e invece stabiliscono come regola generale che l’obbligo della prova debba essere addossato all’ attore e che al giuramento del convenuto debba venirsi soltanto, allorché, il primo non sia riuscito nella sua dimostrazione (1)- Così pure la giurisprudenza longobarda tende a restringere 1’ uso dei duelli ai casi tassativi delle leggi* considerandolo come un obbligo addossato all’ attore. Nella seconda metà del secolo XI, non ostante la legge di Ottone, la prova del duello è avversata dai giuristi e dalla pratica, sicché molto spesso si accorda l'uso dei campioni, e se ne spostano così il motivo e la ragion d’essere. Invece le prove preferite nei giudizi sono i docu- (1) Expos. ad Roth., 359, § 5: « tantum Kit dandum reo sacramenti^11; quando actor probare non potest, ut lex Romana praecipit ».