l'immunità. 229 autorità di regolamento giuridico su tutte le persone viventi nel territorio e addette alla colonizzazione di questo. E ciò, come si avvertì (§§ 9, 15), in forza di un naturale sviluppo delle istituzioni colonarie, già evidente nello sviluppo dei latifondi romani. Con questi caratteri, l’istituto viene accolto nei regni barbarici, e principalmente dai Longobardi e dai Franchi. È noto che i beni regi erano esenti dalle imposte e dalla giurisdizione ordinaria (§ 33), éd anche ammini-nistrati e diretti da funzionari speciali. Questi privilegi furono conservati alle terre, allorché vennero concesse anche a privati a titolo di benefìcio; ma poi furono attribuiti altresì a diversi beni, pur di origine non regia, mediante un atto speciale immunitario (praeceptum ini-munitatis); poiché al titolare della immunità si cedette anche il diritto di riscuotere a proprio benefìcio i redditi pubblici gravanti sulle persone viventi nelle terre, e infine si riconobbe ali ente immune il diritto di eser-citare direttamente, o per mezzo di un rappresentante advocatus), una serie più o meno ampia di pubbliche funzioni. Questo avvenne soprattutto presso i Franchi; condusse ad ampliare i diritti immunitari, che divennero tanto più importanti quanto meno efficace si dimostrava l’azione dello Stato. Allora l’immunità conseguì piena natura di diritto sovrano. Essa importò un privi-l©gio, per il quale fu vietato ai funzionari del governo locale di entrare nel territorio immune a compiervi atti di dominio (introiius); di esigere i diritti fiscali, i carichi pubblici e le multe (exatio)\ di costringere gli uomini dipendenti daU’immunità a sottostare alla giurisdizione o alla esecuzione pubblica (districtió). E da '(uesto triplice divieto di accesso, di esazione e di giurisdizione, nel territorio immune, deriva il diritto d’azione positiva, per parte del titolare della concessione, che S1 sostituisce ai funzionari locali nell’autorità di provvedere al governo e alla disciplina interna del suo dominio; nel richiedere dai suoi dipendenti il pagamento delle