56 PERIODO BIZANTINO [§ 101 lasciando alla consuetudine la prevalenza nella vita del diritto. È noto poi che, appena pochi anni dopo la riorganizzazione bizantina, molta parte d’Italia cadde sotto il dominio dei Longobardi; e questa fu tra le cause più gravi, che valsero a diminuire la fortuna del diritto giustinianeo in Italia. Da ultimo è da aggiungere che qualche importanza, per la vita giuridica italiana, tenne la legislazione degli imperatori orientali posteriori a Giustiniano, almeno per le regioni rimaste politicamente soggette a Bisanzio; benché la natura dei provvedimenti, che furono d'ordine amministrativo ed ecclesiastico, e gli scarsi residui territoriali di una loro passibile applicazione in Italia non consentano di presumerla veramente profonda e grave. La stessa Ecloga, promulgata da Leone III Isauro nel 739, e diretta a modificare il diritto giustinianeo, giunse dopoché l’Italia si era ribellata al dominio greco, e allorché la maggior parte delle provincie bizantine erano state occupate dai Longobardi e avevano affermato una tendenza risolutamente autonoma; sicché il campo di applicazione, se pur vi fu, dovette essere per essa ristretto al tema di Sicilia e alle poche regioni dell’estrema Italia meridionale a quello ricongiunte. Inoltre, poiché questa legge contiene, in massima parte, diritto consuetudinario codificato per le regioni orientali, non potè aver fortuna in Italia o fu osservata solo per quelle parti che concordavano con lo sviluppo e le aspirazioni del diritto locale. § 10. — Fonti: Ed. di Teodorico: Veditto princeps, condotta su due mss.. oggi perduti, è del Pithou, Paris 1579: altre ed.: Dahn, Kijnige d, Germanen, IX Abth., 1866 ; Bluhme, MG.. 7¿eg., V, 545 e seg.; Padelletti, Fontes tur. it., I, 3 e segg. — Ed. di Atalarico: Cassiodoro, Variar., IX, 18 ; ed. Dahn, ivi, pag. 128 e seg.; Padelletti, ivi, I, 23 e seg.; Mommsen, Auct. antiquiss,, XII, pag. 268, 292. — Editti minori: anzitutto un praeceptum di Teodorico o lex contra sacerdotes substantiae ecclesiarum alienatores del 507, ed. MG. Leí/., V, 10; e po' altre leggi o praecepta: Cass., Variar., IV, 10; IX, 15 ; Corp.