592 Periodo ìull* autonomia [§ 102] immunità dalla giurisdizione; e di qui muoveva ad allargare lo spazio della propria autorità, provocando da parte del potere pubblico limitazioni e contrasti. L’immunità delle persone e dei beni ecclesiastici richiesta dalla Chiesa, sulla base dei canoni e delle leggi civili, non ottenne dai Comuni e dagli Stati italiani pacifica sanzione. I Comuni partivano dal principio che dei benefici e delle libertà comunali dovessero godere soltanto coloro che erano soggetti alle pubbliche gravezze; e perciò i beni dei sacerdoti furono sottoposti al tributo, mentre sul patrimonio delle Chiese, di regola esenti dalle contribuzioni ordinarie, si imposero almeno le straordinarie. Così si combatte la manomorta, dichiarando aperta la successione legittima, per le persone che si votano a vita religiosa, frenando le donazioni per l’anima, vietando i fasti dei funerali e i doni eccedenti certe somme alle chiese. Non altrimenti avviene nelle monarchie del medio evo, perchè anche qui lo Stato, pur concedendo alle chiese una parziale immunità finanziaria, domanda tuttavia il pagamento delle imposte straordinarie, che sono più frequenti e più gravi, e si adopera a limitare l’accrescimento della manomorta. L’immunità giurisdizionale, che pretendeva la competenza esclusiva del foro ecclesiastico tanto nelle cause dei chierici fra loro e dei laici contro i chierici, quanto nelle cause spirituali o connesse con queste (§ 101), soffre limitazioni nelle leggi dei Comuni e delle monarchie, sia perchè si pretende da parte del foro ecclesiastico l’osservanza delle norme fissate negli statuti o nelle leggi, sia perchè non sempre si concede alla Chiesa tutta l’ampiezza della competenza da essa richiesta. Pur tuttavia i rapporti tra lo Stato e la Chiesa, n®1 Comuni come nelle monarchie, si muovono secondo una varia alternativa di rigorismo e di rilassatezza, che dipende dalle varie condizioni economiche e politiche