FAIDA E COMPOSIZIONE § 35. — Solmi, Stato e Chiesa secondo gli scritti -poi. da Carloniagno al concordato di Worms, Modena, 1901; Lilienfein, Die Anschauungen von Staat u. Kirche im Èliche d. Karol., Heidelberg, 1902; Sclmiirer, L'origine dello Stato della Chiesa. (trad. ital.), Roma, 1899; Crivellucci, Le origini dello Stato della Chiesa, Pisa, 1909; Stutz, ICirchenrecht. Geschichte u. System, nella Encykl. dell’Holtzendorff, VII ed., Monaco e Lipsia, 1914 ; Gaudenzi, La falsa donazione di Costantino, nei Iiendic. dell' Acc. dell' Istituto di Bologna, a. 1912-13; Caspar, Pippin und die róm Kirche, Berlin, 1914; Magni, Ricerche sulle elezioni episcopali in Italia, Roma, 1928. (Mor, Contrib. alla storia delle rei. fra lo Stato long, e la Chiesa, in Riv. di storia del dir. ital., Ili, 1930. CAPITOLO IV IL DIRITTO PENALE E PROCESSUALE § 36. — Reato e pene. Quando i Longobardi costituirono in Italia la sede del loro regno, essi avevano oltrepassato, anche in rapporto al diritto penale, lo stadio primitivo. La violazione del diritto non riguardava in origine che i gruppi familiari, i quali reagivano con l’incomposta vendetta privata. Più tardi, costituito un cerchio politico più vasto, si sviluppò l’idea di una violazione della pace, che protegge tutta la convivenza sociale, e che trae seco, nei casi più gravi, la reazione collettiva del gruppo; mentre, nei casi meno gravi, si lascia libero campo alla reazione singolare delle famiglie o degli individui. Nel primo «aso, allorché si tratta di offese recate alla comunità o ai suoi organi (per es., violazione dei sepolcri, oltraggio alla divinità, alto tradimento, fuga dall’esercito e simili), la reazione si risolve in una pena più rigorosa, affidata agli organi politici e ai singoli membri del gruppo, e prende aspetto di una piena esclusione dalla pace (Friedlosigkeit), per cui il delinquente diviene nemico di tutti, perde la pace e il diritto, e può essere scac-clato come lupo (wargus) o impunemente perseguitato