874 KTÀ. MODERNA [§ 148] anni le vittoriose armi napoleoniche o la spontanea adesione dei popoli lo divulgarono in quasi tutta Europa; mentre in Italia, insieme eoi codice di procedura civile (1806), col codice di commercio (1808) e con le leggi criminali (1808, 1810), tutti promulgati anche da noi dal dominio francese o imitati dai governi autonomi, formò la base del diritto italiano vigente. Ma il codice Napoleone, frutto di un sapiente compromesso tra le idee nuove e il diritto tradizionale, non spostò violentemente il corso storico del diritto italiano, anzi venne a confermarlo e a sospingerlo nella nuova direzione, in cui si era risolutamente collocato ai tempi delle riforme. Le idee filosofiche nuove, penetrate in Italia, vi erano già mature, e rappresentavano una aspirazione generale dei governi e dei popoli; non erano dunque soltanto un prodotto straniero. Nel resto, il codice Napoleone proveniva quasi direttamente da una tradizione scientifica intorno al diritto romano, che risaliva alla Glossa e á Bartolo (§ 92), e che anche in Francia non aveva mai perduto il segno della sua origine italiana. Questa tradizione scientifica aveva fatto capo alle opere del Domat (1625-96) e soprattutto del Pothier (1699-1772), che il diritto romano avevano chiarito alla luce della filosofia e del diritto consuetudinario francese, sulla traccia delle grandi opere interpretative dei commentatori italiani; sicché non contrastava con le correnti teoriche e pratiche, antiche e nuove, della nostra scienza. E vero che la materia del codice veniva in parte dalle coutumes nazionali di Francia ; ma, oltreché queste ultime erano il risultato dei medesimi elementi, che avevano prodotto il diritto italiano, cioè diritto romano, germanico, canonico e volgare (§ 1), si deve ricordare che tale materia vi era passata attraverso a una elaborazione scientifica, quasi interamente romanistica, che vi teneva la prevalenza. Ciò spiega in parte come la codificazione francese abbia potuto essere aecolta ed applicata in Italia senza