200 PERIODO BARBARICO ed ucciso; ciò che avviene anche per la capitis sa-cratio del più vetusto diritto romano'. Nell’altro caso, allorché si tratta di delitti, che interessano più diretta-mente le famiglie o i membri delle famiglie, la reazione è lasciata all’ offeso e alla sua parentela (fava, sippe), e si esprime nella faida (Fehde, da fijan, fehan, « odiare ») o inimicizia, che scatena legittimamente contro 1' offensore (faidosas), l’odio e la violenza dell'offeso e dei suoi parenti, e che si manifesta nella vendetta di sangue o nella devastazione dei beni (1). In origine, questa incomposta reazione poteva non aver termine, sicché si trascinava in una perpetua guerra; ma poi il costume l’aveva infrenata, chiedendo che dovesse esaurirsi con la espiazione. Perciò si incomincia a favorire, almeno, per i reati meno gravi, la redenzione della pena o la rinuncia alla inimicizia, mediante il pagamento di una somma di danaro, che, quando libera dalla esclusione della pace pubblica, si paga agli organi sovrani ed ha carattere di multa ; quando è diretta a risparmiare la vendetta privata, si offre di regola all’ offeso e alla sua famiglia, ed ha carattere di composizione. L’azione dello Stato, è rivolta a trasformare la privazione della pace in una pena capitale inespiabile o espiabile, e a restringere sempre più i casi di legittimo esercizio della vendetta privata, favorendo gli accordi pacifici della composizione. Quanto alla definizione del reato, bisogna avvertire che il diritto germanico primitivo non si preoccupa di indagare l’elemento volitivo, che ó sempre presupposto, ma si restringe alla constatazione puramente esteriore e materiale del danno. Ma il diritto penale del periodo barbarico si mostra già molto discosto da questi concetti primitivi, special- (1) Tacito, Germ., c. 21 : « Suscipere inimicitias seu patris seu propinqui. .. necesse est ». Reginone, De discipl. ecclesti, 1 : * Vindici pareutgm, (juocl fai 43