[§ 148] AVVIAMKNTO AI CODICI 871 mente in latino, in dodici libri, secondo l’esempio del Codice giustinianeo, e denominato Codice carolino, benché non conseguisse poi sanzione sovrana ; non meno che il Codice Ferdinando, un codice di diritto marittimo, pubblicato per ordine di Ferdinando IV e dovuto al giurista Michele de Jorio, ma pur esso non posto in pratica. Qualche progresso segna invece la compilazione del Codice di leggi e costituzioni di S. A. Serenissima, ordinato per gli Stati Estensi da Francesco III di Modena, cominciato a pubblicarsi nel 1771 e compiuto nel 1773, non senza influsso delle costituzioni piemontesi del 1729, e diviso in cinque libri ; poiché a Modena, dove aveva suonato la voce del Muratori (§ 113), non si volle soltanto ridurre a uniformità le leggi dei principi o dei municipi, risecando quelle andate in disuso, ma si détte autorità ai compilatori di formare originali costituzioni, convenienti alle nuove occorrenze delloStato, desumendole dai principi supremi del diritto e dal diritto comune, intendendo così di muoversi verso il concetto moderno del codice, benché poi non si pensasse a toccare il valore subordinato delle leggi locali, nè quello sussidiario del diritto comune. E questi stessi caratteri ha in fondo il corpo delle Leggi civili e criminali della Sardegna, promulgato nel 1827 da Carlo Felice, poiché anche questo contiene alcune notevoli riforme in senso moderno, benché si occupi tuttavia principalmente di raccogliere le vecchie leggi e d’ordinarie, senza abolire il diritto consuetudinario e comune e le norme antiche. Opera meno imperfetta per 1’ unificazione del diritto si potè compiere invece in alcune parti speciali del sistema giuridico, che erano più bisognose di riforme, e su cui più profonda si era agitata la critica delle nuove idee filosofiche. Sorge così, anche avanti la codificazione francese, un gruppo di codici speciali, principalmente in materia penale, processuale e commerciale, i quali