802 DIRITTO PRIV. nell’età DEL RINASCIMENTO ¡§ 1371 trasformata poi in quella per rescriptum pontificis, come atto di mera grazia, riflesso della giurisdizione matrimoniale spettante al pontefice, e da lui delegata anche a poteri inferiori e laici. Queste forme di legittimazione, che la dottrina elaborò in base al diritto romano (1), non ebbero subito effetto di cancellare il defectus natalium, poiché assegnavano soltanto i diritti ereditari e certi diritti civili, non i diritti politici, e creavano così una categoria di legittimati di fronte ai figli legittimi. Solo più tardi, per influsso romano e per mezzo della dispensatio canonica, la legittimazione fu chiamata anche a produrre pieno effetto, dandosi prevalenza alla forma compiuta dinanzi alla pubblica autorità; e allora esercitò veramente una funzione sociale. Una famiglia puramente artificiosa fu sempre possibile con l’adozione; la quale, in questa età, sì compì più spesso con atto scritto, dinanzi al giudice o notaio, e si fondò sul consenso. Anch’essa produsse, in origine, effetti soltanto ereditari, non anche pienamente pubblici; ma poi, distinguendosi dall’ arrogazione e compiendosi con intervento della pubblica autorità, guadagnò carattere più conforme a quello del diritto romano, continuandosi soltanto a richiedere che l'adottante fosse senza prole e ammettendosi che l’adottato non si sciogliesse del tutto dalla sua propria famiglia naturale. § 137. — Oltre le op. cit. ai §§ 60 e 79, si v. Tamassia, La famiglia ital. nei sec. XV e XVI, Palermo, 1911 ; Fumagalli, Il dir. di fraterna nella giurispr. da Accursio alla codificaz., Torino, 1912; Bastid, De la fouction sociale des communautés taisibles dans l’ancien droit, Tours, 1916; Pitzorno, La legittimazione, Sassari, 1904; Lupo-Gentile, La consorteria dei nobili di Ripafratta, in Giorn. letter. di Liguria, VI, 1905 ; Tabar-rini, Le consorterie, in Vita italiana del 300, Milano, 1895 ; fi) Cfr. Pitzoruo, op. cit. in fine al presente paragrafo.