[§ 39] SVILUPPO BD ESTENSIONE DEL FEUDO 215 autorità; e si intesse così una rete di dipendenze personali e di concessioni beneficiarie, che formano la membratura della nuova costituzione sociale. Così sorge il feudo, che non deriva propriamente, come qualche teorica unilaterale pretende, nè dal diritto germanico, nè dal diritto romano, ma è piuttosto il prodotto necessario e spontaneo delle condizioni sociali del medio evo, allorché lo Stato barbarico si dimostrò incapace alla difesa del diritto. Come istituto giuridico, il feudo, risultato della unione del beneficio col vassallaggio e coll’ immunità, deriva propriamente dai Franchi, nel tempo dell’ Impero carolingio, e dai Franchi riceve l’impronta più caratteristica. Ma, sotto un aspetto più largamente sociale, esso presenta taluni caratteri, che non furono esclusivi dei Franchi: come la tendenza a organizzare le forze politiche in un sistema di gerarchie concentriche; la dipendenza quasi contrattuale di una persona ad un’ altra, con obblighi reciproci di protezione e di servizio; la concessione beneficiaria di terre, con debito di determinate prestazioni e di carichi. Tuttavia, poiché l’istituto franco meglio d’ogni altro e più compiutamente si adattò alle tendenze della società e del diritto, e poiché la prevalenza politica dei Franchi ne favorì l’introduzione e la fortuna, si può dire che le istituzioni feudali, distése rapidamente su quasi tutta l’Europa occidentale, presero quasi sempre la forma ad esse data dai Franchi. Ma quelle istituzioni, nel loro contenuto intimo, riposano su cause più generali e più antiche. Si dà il nome di periodo feudale a quello spazio di tempo, che corre fra lo scioglimento dell'impero carolingio (888) e la costituzione delle nuove autonomie (1100); perchè, durante questo tratto di tempo, il feudo tiene una forte prevalenza tra ogni altra istituzione sociale; ma non perchè esso si presenti contemporaneamente in tutte le regioni d’Italia, e in ognuna con Sii stessi caratteri, nè perchè le manifestazioni della