; 56] tuiiamentum cai.umniae e contumacia 291 ;aenti e i testimoni; i documenti ali’infuori dei casi sospetto, chè allora ricorrevasi al duello, erano ri-■ìiiesti ed ammessi nella maggior parte delle contro-\ersie, soprattutto quando potessero essere confermati il ricordo dei notai o dei testimoni; mentre la prova i stimoniale, distinta da quella del sacramento, tendeva conseguire validità, anche per la sola attestazione di ie o tre persone, secondo i disposti del diritto cano-nonico, e generava nel diritto volgare le prime mani-; stazioni della prova per notorietà. Nell’uso pratico e nelle controversie della scuola, si precisa l’obbligo del giuramento de calumnia, che precede la lite ed è inteso a salvaguardare dagli ingiusti litigi, proclamando la buona fede delle parti. Così si determinano anche gli effetti della contumacia, che, ¡elle azioni personali, dà luogo al bando; nelle azioni ; eali, produce l’investitura provvisoria dei beni a favore ùel richiedente per effetto di una sentenza, che si dice ad salvam querelarn, la quale, per virtù della scuola pavese, induce una difesa del possesso, desunta dagli insegnamenti del diritto romano (§ 67). La rappresentanza nei giudizi, ormai pienamente ammessa, dà favore alla professione dei causidici o ad-meati, assunti nella difesa dei processi o nella rappresentanza delle liti. I)i qui, sulla base della tradizione romana raccolta nel diritto franco, la scuola di Pavia escogita Vadvocatus de parte publica, non solo come rappresentante degli interessi sovrani, a nome del re, del conte, del vescovo o del signore, ma anche come pubblico accusatore, nei processi penali e nelle inquisizioni, primo accenno dell’istituto del procuratore regio, k insieme, dalle elocubrazioni della scuola pavese, si formano i nuovi istituti processuali per la difesa della Proprietà: l'ostensio cartae, (§37), la finis intentionis te,'rae, la finis status, e la investitura salva querela. Guanto alla sentenza, pronunciata dal giudice, in base a proprio apprezzamento o al consiglio dei colleglli e