CONTRATTI REALI E FORMACI 399 la persona (§ 72). Il diritto primitivo abbandona il debitore, che non può pagare, all'arbitrio del creditore, e questi può in origine ucciderlo, maltrattarlo o tenerlo in schiavitù. Nel diritto italiano, questo rigore è fortemente allentato, ma perdura tuttavia la regola che autorizza il creditore a tener come schiavo il debitore insolvente, finché non abbia pagato o non presenti idonei fideiussori, giovandosi dei frutti del suo lavoro. Più tardi il progresso del diritto ammette, specialmente per i debiti minori, che la schiavitù debba durare soltanto, finché si possa computare che i frutti del lavoro, comprese le spese di mantenimento, abbiano compensato totalmente l’obbligazione (§ 57). Accanto a questa schiavitù coattiva, si pone una dedizione volontaria, regolata dalle varie clausole dei contratti, mediante la quale il debitore obbliga se stesso a darsi in servitù in caso d’insolvenza, modificando le conseguenze giuridiche di questo stato, sia col dichiararsi non libero, anche dopo il pagamento del debito, sia autorizzando la mutilazione o i maltrattamenti, sia interponendo il suo onore. Anche in queste pratiche, rimaste lungamente in vita, è da vedere piuttosto un mezzo di coercizione che una vera applicazione del diritto. § 74. — Oltre le opere cit. ai §§ precedenti, v. Tamassia, Fidem facere, in Ardi, giw., LXX, 1903; Cuturi, La compensazione, Milano, 1909; Bonolis, Intorno all'offerta reale, nel-VArch. giur., LXVII, 1901; Besta, Il pactum obstagii nel dir. contratt. ital. del m. e., in Riv. di legisl. comparII, 1906; Baumgart, Die Entu-icklung d. Schuldhaft ini ital. Recht d. ùlittelalters, Berlin, 1914. §75.-1 singoli contratti. La serie dei contratti l’esta rinchiusa nelle specie dei contratti reali o formali, che si perfezionano con la consegna della cosa o che hanno bisogno di una forma visibile e determinata. Il carattere consensuale di alcuni contratti romani si offusca e si perde; mentre