798 diritto priv. nell'età, del rinascimento !§ 137 comune possesso (turris), da una chiesa comune (capello,), da una disciplina interna (statutum). I mercanti, presto arricchiti nel traffico, sentono il bisogno di acquistare un maggior numero di persone cooperanti alle loro attività e degne di fiducia, mantenendo i vincoli della parentela oltre il raggio della famiglia naturale, accogliendo estranei nel gruppo, sottoponendoli alla comune direttiva del fratello maggiore (maior domus) o di un capo eletto, conservando un possesso ed una casa comuni, e organizzando un sistema di solidarietà attiva e passiva, non infeconda per la formazione delle società commerciali (§ 136). I rustici, continuando un’antica tradizione romana e insieme germanica, mantengono in vita la comunioni domestiche, anche dopo la morte del padre, quasi come associazioni di capitale e di lavoro, dirette a migliorare la coltura del suolo e a rispondere con minore sforzo agli obblighi addossati dal padrone. Dappertutto gli statuti, nelle campagne e nelle città, parlano di queste comunioni familiari {fraterna compagnia veneta) tra fratelli e zii, insieme coi discendenti; fondate sulla convivenza (stare ad unum panem et vinurn) e sulla indivisione del patrimonio domestico; rette in parte dalle norme romane sulle comunioni, ma allargate agli acquisti e ai debiti, in proporzione delle quote, ed escludenti soltanto i redditi assolutamente personali. 11 Comune, che era esso medesimo manifestazione dell’autonomia, non ruppe queste compagini, anzi le investì nel suo proprio tessuto più interno, rigravando sui gruppi parentali il principio della responsabilità collettiva nelle pene e nelle confische, o facendosene uno strumento d’azione e d’ obbedienza politica (§ 103); chiamando le società mercantili, derivate dalla famiglia, a rispondere solidalmente dei debiti (§ 136), addossando sulle famiglie rustiche le dure conseguenze della responsabilità collettiva per delitti e per danni patrimoniali (§ 98). Solo la caduta del sistema dell’autonomia provocò la