[§ 106] STRUMENTI GUARENTIGIA« 613 resti inadempiuto, di sottostare senz’altra formalità all’esecuzione coattiva. L’istituto si giustifica come un processo apparente (§ 38), innanzi al notaio-giudice, diretto a parificare la confessione del debitore alla sentenza e a provvedere il creditore d’un titolo esecutivo; ma finisce per dar luogo a una clausola convenzionale, per cui il documento notarile, che la conteneva, guadagna gli effetti della sentenza. Trascorso il termine, il creditore esibisce il titolo al magistrato, e questi fa precetto di pagare entro 10 o 15 giorni, ammettendo soltanto, con procedimento sommario, le opposizioni risolutive di falso, di soluzione o di errore nella persona. Subito dopo, mancato ancora il paga -mento, si procede all’esecuzione sui beni e sulla persona del debitore; ma è da osservare che, in origine, si commina la pena del doppio e una multa al Comune, più tardi si toglie all'istituto ogni carattere penale, trasformandolo in un semplice modo di esecuzione forzata. Soltanto, dopo il pagamento, il debitore, che si credeva ingiustamente colpito, avrebbe potuto ricorrere alla via ordinaria del giudizio. Questo proce dimento si disse di esecuzione parata. La clausola esecutiva fu estesa più tardi ai contratti anche consensuali, purché trascritti in libri appositi del Comune o dei mercanti (libri pactorum, mercantiae, iustitiae); e passò presto anche alle scritture private, purché munite della clausola esecutiva e firmate dal debitore; finché l’esecuzione parata, a incominciare dalla fine del secolo XIV, fu concessa a tutti i documenti pubblici riconosciuti e indicati dalle leggi e alle scritture private munite di firma (chirografi, lettere di cambio), anche se non più accompagnati dalla clausola esecutiva. § 106. — Briegleb, Gesch. d. exec. Process, Lips., 1845; Wach, Der ital. Arreitprocess in 'gesch. Entwicklung, Lips., 1868; Hübner, Ver Immobiliar process, Breslau, 1893; Rodolico, Del cumandam. della guarentigia negli stai, fior., Girgenti, 1900;