814 DIRITTO PRIV. NEL'.’ETÀ DEL RINASCIMENTO [§ 139] garanzia della dote e di ogni altra sua legittima pretesa, tra cui il diritto statutario le riconosce la facoltà di richiedere la restituzione della dote nei casi che il marito sia vergens ad inopiam o assente. Sciolto il matrimonio la dote doveva essere restituita nei termini legali, per lo più entro l’anno dalla morte del marito; ed alla donna spettavano altresì gli assegni maritali ad essa garantiti, in quanto fossero consentiti dalle leggi, mentre al marito andava il lucro dotale. Ma insieme si restringe anche il diritto di disponibilità dei beni delle vedove, specialmente quando esistano figli, continuandosi in tal caso a lasciare alla donna il semplice usufrutto, insieme col diritto di conservare e continuare, a nome del marito, il dominio domestico (domina et massaria, § 62). Non diverso fu lo sviluppo giuridico dell’Italia meridionale, dove vìgevano gli assegni longobardi o franchi, accanto al regime dotale. Oltre alla quarta o alla tertia, trovasi, presso le classi feudali, il dotarìum normanno, detto anche terticiria, assegno costituito dallo sposo alla donna su una parte dei feudi da lui posseduti, parte che non poteva superare il terzo. In Sicilia, dove non era venuta meno la donatio propter nuptias romana, aveva preso nome anche di teoretro l§ 62). Tuttavia, anche nel Mezzogiorno, lo sviluppo del diritto si rivolge, benché più lentamente, ad assottigliare e a restringere i diritti delle mogli sui beni del marito, poiché l’uso generale della dote romana, conservatosi durante tutto il medio evo, aveva modificato gli assegni germanici, facendo sì che venissero negati alla donna, la quale non avesse portato al marito una dote sua propria; ciò che poi si volle anche per il dotario feudale. L’esclusione delle donne dalla successione nei feudi aveva suscitato nella bassa Italia l’istituto della dote di paraggio, per cui era fatto l’ohbligo al padre, ai figli di padre franco o longobardo, al tutore o balio, di assegnare alle figlie, alle sorelle o .alle zie una dote congrua per il mari-