[§ 118] GIURISDIZIONI SPECIALI 691 ma l’intima unione tra lo Stato e la Chiesa (§ 119) fece si che i tribunali ecclesiastici agissero quasi come tribunali civili. Oltre agli alti tribunali pontifici di Roma, se ne eresse un nuovo in Sardegna, ed altri col sistema delle Nunziature in Firenze; mentre Paolo III (1542), dopo la Riforma protestante, riordinava il tribunale dell’inquisizione, sottraendo alla giurisdizione ordinaria tutte le cause giudicate affette d’eresia; tribunale, che fu accolto quasi in ogni Stato e che ai feroci governi assolutisti fu docile strumento di politico dominio, ma che fu combattuto ed odiato dalle popolazioni italiane, rimaste estranee alle grandi persecuzioni religiose. Sta di fatto che non tutti i governi nazionali accolsero supinamente l’istituto, poiché vi vollero una propria rappresentanza, come Venezia, o pretesero di rivederne i giudicati per renderli esecutivi, come in Piemonte. Invece la giustizia feudale perde terreno: la curia dei pari va in disuso, poiché si preferisce rimettere le decisioni ad un giudice o adire i tribunali supremi, ciò che lo Stato finisce per dichiarare obbligatorio. Si conservano i privilegi personali a favore della nobiltà, ma non sono più una manifestazione di autonomia della classe, bensì una graziosa concessione sovrana; tanto è vero che non vi è più un autonomo tribunale della classe, ma il privilegio è ridotto al semplice diritto di sfuggire alla giurisdizione ordinaria, per richiamarsi a più alti tribunali. Solo a Napoli vi è lo speciale magistrato dei sedili, ma ha competenza ristretta alle risse tra nobili, senza spargimento di sangue. In pari tempo lo Stato, intento a limitare i poteri sovrani dei baroni sui vassalli (§ 114), ne restringe le funzioni giudiziarie, sia trattenendo per sé la giustizia dei feudi regi, sia limitando la competenza alle cause di bassa giustizia e di polizia, sia affermando l’autorità dei propri tribunali per le cause miste, tra sudditi di diverso feudo, e per tutte le cause d’appello, o sia, finalmente, obbligando il signore ad affidare la giurisdizione a un giù-