696 PERIODO DELLE PREPONDERANZE STRANIERE [§ 119] civile: Vexequatur per i provvedimenti dell’autorità, pontifìcia, il placet per la provvista dei benefici minori, l'obbligo condizionato di certi tributi per gli ecclesiastici; ma il tribunale dell’inquisizione (1481) e la debolezza del governo tengono di fatto il clero in alto e vigoroso potere. Se anche le regole del concilio tridentino furono, in questi Stati, pubblicate con riserva dei diritti regali, ebbero tuttavia quasi generale osservanza. Negli Stati nazionali, l’autorità civile resiste solamente dove e quando il governo tiene in sè virtù proprie, indipendenti da quelle della Chiesa. Non è così in Toscana, dove i Medici, ligi alla curia, consentirono i più larghi privilegi al clero, abbandonando le tradizioni dell’epoca dei Comuni e appagandosi di poche e vane lagnanze. Il concilio tridentino, pubblicato senza restrizioni; istituita la nunziatura in Firenze (1560), con giurisdizione larga; lasciata libera l’inquisizione di spadroneggiare ; pubblicata la bolla In coena Domini solennemente (1564); cresciuta la manomorta senza limiti, mancò ogni efficace controllo nello stesso diritto di pia-citazione, esercitato con deferenza sconfinata; e solo la casa di Lorena si adoprò tardi (1738) a riprendere energicamente quanto il governo mediceo aveva trascurato. Non diversamente dei Medici si comportarono gli Estensi, che pur si videro strappare dalla Chiesa il dominio di Ferrara; nè ha salda tutela il governo civile nel ducato di Parma e Piacenza, creato, può dirsi, per volere pontificio (§ 108). Genova stessa, pur governata a repubblica, non sa scostarsi dalle tendenze papali, che avevano in antico aiutato la sua fortuna, e si mostra arrendevole verso la Chiesa, benché talvolta si adopri a mantenere entro limitati confini 1’ azione e la giurisdizione del clero. Solo due Stati osano energicamente difendere le prerogative della autorità civile e svolgono il sistema di un efficace giurisdizionalismo, che sembra la sola difesa di uno Stato confessionista, conscio dei suoi diritti; da