138 PERIODO BARBARICO L§ 24l i privilegi a favore delle persone e degli enti ecclesiastici; ma vi è anche forte l’influsso del diritto romano, nel diritto successorio delle donne, nella tutela dei minori, nella prescrizione, nel testamento, e quasi in ogni parte del diritto. Nondimeno le leggi di Liutprando, intente a dare sempre più ampio, coordinato e completo assetto al diritto longobardo, contengono anche la statuizione di qualche vecchia consuetudine nazionale. Seguono otto leggi di Rachi, pubblicate nell'anno 746, rivolte ad emendare le leggi precedenti e a migliorare la difesa sociale, soprattutto contro le oppressioni esercitate dai potenti sui deboli, e quindi, in molta parte, a tutela della popolazione romana. Vengono Analmente le aggiunte di Astolfo, costituite da due editti, il primo dei quali dell’anno 750, in nove capitoli, diretto principalmente a provvedere alla pubblica difesa e all’ordinamento dell’esercito (§ 31); il secondo dell’anno 755, in tredici capitoli, destinato a riformare variamente, ma in un senso progressivo, il diritto. Tutte queste leggi compongono il corpo dell’Editto longobardo, e tutte furono emanate nell’assemblea popolare, col consenso dei giudici e dell’esercito. Ma i re longobardi usarono anche di emanare semplici ordinanze, promosse e garantite dalla sola autorità regia, le quali avevano per carattere di non vincolare i re successori e di non essere comprese nell’Editto. A differenza delle leggi, prendono nome di notitiae, brevia, iussiones regis. Si conserva una. Notitia de actoribus di Liutprando dell’anno 733, che provvede alla amministrazione delle corti regie; ed un Memoratorium de mercedes magistri comacinorum, attribuito a Grimoaldo o a Liutprando. che è una tariffa delle mercedi dovute per i lavori di costruzione, specialmente nei latifondi regi. Come notitia, si può riguardare anche una breve serie di quattro capitoli di Rachi, dell’anno 745, in gran parte rifusi poi nell’editto del 746, ed altre due leggi (capitula in brevi