458 PERIODO DELL'AUTONOMIA soprattutto romano, sia come autorità regolatrice di determinati rapporti ad esso riservati. È durante il periodo dell’autonomia, e specialmente in Italia, che il diritto canonico consegue una determinazione più perfetta, allorché la classica legislazione papale dei secoli XII e XIII si mostra intenta a trasformare il diritto civile, secondo le regole della disciplina ecclesiastica. Tale determinazione si manifesta nell’ordinamento più preciso dato alle fonti, che ottengono organica codificazione; nelle regole unificatrici della produzione del diritto, la quale ha ormai per suo organo supremo il pontefice; nell’attività scientifica, fatta autonoma e intenta a interpretare e ad integrare il diritto. La storia delle fonti del diritto canonico mostra a pieno questi progressi. Allorché si apre l’età nuova, la lotta per le investiture ferve più viva, e per essa la Chiesa si adopra a raccogliere e ad ordinare da! diritto ecclesiastico e dal diritto romano i testi più favorevoli alle sue pretese; e alle numerose collezioni canoniche della fine del secolo XI (§ 48) si aggiungono, specialmente in Italia, altre e numerose raccolte, quali il Polycarpus del Cardinal Gregorio, la Collectio Cae-saraugustana, la Collezione pistoiese, ed altre. Ma tutte queste compilazioni di vario tempo e di vario metodo erano cagione di disordine, poiché non facevano che aumentare la mole dei materiali, e contenevano frequenti contraddizioni tra i testi; e perciò era vivamente sentito il bisogno di unificazione e di ordinamento. A questo vivo bisogno risponde primamente l’opera di un privato: quella di Graziano. Era questi nativo di Ficulle, presso Orvieto, ma visse, come monaco benedettino, nel chiostro di S. Felice in Bologna, nella prima metà del secolo XII, e sentì pertanto da vicino l’impulso scientifico dato da Irnerio allo studio del diritto romano. Egli stesso si pose ad insegnare, nella scuola del chiostro, il diritto canonico, e, staccandolo