126 PERIODO BARBARICO [§ 23] il gruppo franco, il grappo svevo e il gruppo sassone. Al gruppo gotico appartengono le leggi dei Visigoti e dei Burgundi. Coi Visigoti appunto si inizia la storia legislativa dei Germani, e si manifesta con la doppia legislazione germanica e romana, rivolta a dare certezza giuridica allo Stato barbarico, fortemente costituito sulla base della doppia nazionalità. Secondo la testimonianza di Isidoro di Siviglia (636), i Q-oti viventi fino allora con le sole consuetudini, ebbero dal loro re Enrico le prime leggi scritte, emanate durante il suo lungo e fortunato regno (466-484), sotto l’intitolazione romana di edicta. Ma queste antiche leggi non ci sono conservate che in scarsi frammenti, accolti nelle posteriori compilazioni a noi pervenute. Più tardi il re Leovigildo (568-586) avrebbe riveduto e ampliato le leggi di Eu-rico e dei suoi successori,, e forse a questa redazione appartengono le leggi che, nelle posteriori compilazioni, sono designate come antiqua. Queste leggi, che ebbero molta importanza, perchè, nelle loro parti più antiche, servirono forse di modello ad altre leggi (salica, borgognona, bavara e longobarda), erano destinate principalmente alla popolazione germanica, ma rappresentano un diritto profondamente romanizzato, e contengono in prevalenza norme di carattere pubblicò e territoriale. Esse formano il nòcciolo della Lex Visigothorum, quale fu più tardi aumentata, continuata e corretta dai re Visigoti. Intanto, per dare certezza nei giudizi anche alla popolazione romana, che viveva sotto il governo visigoto, per ordine del re Alarico II, nell’anno 506, viene formata una vasta ricompilazione di diritto romano, che non rientra propriamente nel novero delle leggi barbariche, se non per l’autorità del sovrano che la promulgò. Prende nome di Lex romana Visigothorum, o più comunemente di Breviarinm Alaricianum, benché abbia titolo ufficiale di Codex de Theodosianis legibus atipie