242 PERIODO FEUDALE italiane in materia feudale, da cui si svolsero le disposizioni e gli usi, che dànno preciso ordine e disciplina al diritto dei feudi (§ 85). La legge di Corrado consacra la vittoria dei vassalli minori contro i maggiori, concedendo ai primi il privilegio di essere giudicati dal tribunale dei pari e l’appello al tribunale dei messi regi; riconoscendo l’ereditarietà dei benefìci in linea retta fino al secondo grado e, in un caso, anche in linea collaterale, con la relativa conseguenza della divisione fra i discendenti; proclamando l’inalienabilità del feudo, senza il consenso del vassallo. La legislazione feudale italiana continua più tardi, dapprima con una legge di Enrico III (1039), sulle cause di perdita dei benefici e sul procedimento feudale, e poi, nell’età sus seguente, con la legge di Lotario II (1136), che regola le norme per l’alienazione dei feudi, e con quelle importanti e famose di Federico I: la constitutio de rega-ìibus (1158) e la pace di Costanza (1183). Intorno a queste leggi, che si possono dire fondamentali per la costituzione del feudo, si svolge l’opera della consuetudine e della interpretazione dottrinale, onde sorgeranno, nel periodo susseguente, i Libri feudorum (§ 85), che rappresentano il massimo testo del diritto feudale italiano. Ma, accanto alla scarsa legislazione generale, si trovano ora le prime traccie delle leggi locali, in cui si esprime in forma scritta il diritto delle varie regioni. Veramente il diritto locale vive, come si vedrà, quasi tutto nella consuetudine (§ 45), oltreché nelle ordinanze del signore feudale, che regolano la vita interna dei diversi territori (1); ma già il bisogno di accertare, in forma più precisa, le regole della vita sociale, e il rinnovamento della cultura sospingono verso l’attività legi" (1) Como esempio di ordinanza feudale, si può vedere il bandi"*1 ^e marchese di Toscana, Raniero, a favore del monastero di Camaldoli : Re9' di Camaldoli, n. 314, a. 1066.