DUELLO E ALTRE ORDALIE 209 uomini liberi, di pari condizione, a meno che non fosse di più elevata il provocatore. Quando le parti, per età, sesso, malattia o impotenza (minori, donne, vecchi, infermi, chiese), non erano in grado di combattere, potevano essere rappresentate da campioni (pugiles, cani-piones), scelti dapprima per mezzo della sorte fra i parenti, e più tardi fra persone estranee, ed anche fra chi ne faceva mestiere per lucro. L’ esito della lotta decide anche dell’esito della causa. La prova del duello, adottata in qualche caso anche dai Romani, fu rivestita di riti ecclesiastici, usandosi di purificare le armi, perchè non vi fosse sospetto di sortilegi ; ma, avversata dalla Chiesa e combattuta dalla monarchia, cominciò presto a scadere, Già Rotari e Grimoaldo escludono il duello in parecchi casi, dimostrando di non considerarlo come mezzo sicuro per conoscere la verità; ma Liutprando dichiara a dirittura di non prestarvi fede, lo proibisce in altre e più numerose occasioni, e dichiara di consentirlo solo perchè troppo radicato nelle costumanze popolari (1). Nel disordine dell’età carolingia, nonostante la prevalenza data ad altre prove, continua ad essere frequentemente adoperato. Delle altre ordalie, ben numerose, escogitate dal diritto germanico, poche si introdussero nel diritto barbarico italiano. Si ha appena memoria della prova della caldaia, per il servo, che non consegue difesa giudiziaria dal padrone; e poi, nei tempi carolingi, anche delle prove della croce e del vomero infuocato. Ma nuovi tipi di prova prendevano prevalenza, via via che il procedimento barbarico accettava le regole del diritto romano e della Chiesa. Intanto cominciava ad aver valore giuridico il semplice giuramento della parte, almeno nei giudizi penali, come giuramento pur- (1) Liut., cc. 56, 118. Cfr. Patetta, op. cit, in fine a questo paragrafo. Solmi. — Storta del dir. it. 14