512 PERIODO dell’autonomia fetti viziano 1’ opera di questi giuristi. Anzitutto vi è un ossequio troppo supino alle argomentazioni della Glossa accursiana: le frequenti citazioni dei testi romani non richiamano che le risoluzioni proposte dalla Glossa e corrispondono quasi sempre alla serie dei riferimenti da questa offerti. In secondo luogo, venendo meno la ricerca originale dei principi giuridici, gli, accursiani si volgono a un abuso delle forme dialettiche, già da tempo adottate nella scienza giuridica, riducendo il ragionamento ad una schematica esposizione di distinctiones, di alleg ationes, di responsiones, di casus e di solutiones, dove anche le verità più semplici ed evidenti sono sottoposte ad una abbondante e spesso superflua analisi logica. Tra i molti giureconsulti di questo periodo, che svolgono la loro opera neH’insegnamento delle varie Università, ormai costituite accanto a quella di Bologna (§ 81), sono da ricordare i figliuoli d’Aecursio, Francesco, Cervotto e Guglielmo, più noti per la giurisprudenza dei casus, da essi a preferenza esposti intorno alle singole parti del Corpus iuris, e i giuristi della corrente teorica: Guido da Suzzara, Jacopo d’Arena e Dino di Mugello i-J* 1300 c.), autori celebrati di opere esegetiche supplettive alla glossa accursiana, intessute nella forma delle quaestiones de facto, e di numerosi trattati su vari punti del diritto civile e canonico. Ma più d’ogni altro meritano ricordo alcuni giuristi, che indirizzarono la loro opera alla pratica e che dalla pratica trassero materia nuova alla esposizione scientifica: Rolandino Passeggeri (-{- 1300), che, nella Summa artis notariae (1255), raccolse i tipici esempi degli atti pubblici e privati del diritto italiano, elevando su basi scientifiche l’arte del notariato (§ 90); Guglielmo Durante (1237-1296), insigne canonista, autore dello Spe-culum iuris (1287), dove è riassunta e ordinata tutta la scienza del suo tempo, intorno alle materie processuali, secondo il diritto civile e canonico; Alberto da