610 PERIODO DEu/aUTONOMIA f§ 1061 gnorazione privata, con l’intervento della pubblica autorità. L’esecuzione giudiziale si compie prima sui mobili, con esclusione di quelli indispensabili alla vita e ai lavori della famiglia (abiti, letto, strumenti agricoli), poi sugli immobili; e vi si provvede mediante la stima dei beni, affidata a pubblici magistrati (aesti-matores); a cui seguiva o la vendita al miglior offerente, fino all’ammontare del credito e delle spese, o l’aggiudicazione ai creditori per il valore integrale, a domanda del debitore o a scelta del creditore. Anche i crediti sono soggetti ad esecuzione, e vengono di regola prima degli immobili; ma vi sono statuti che concedono l’esecuzione immobiliare, almeno ai cittadini del Comune, avanti ogni altra. Le cautele contro il debitore sospetto creano, nella pratica dei civilisti, il sequestro conservativo (sequestrano), compiuto dal giudice, a domanda delle parti, sui beni mobili del debitore. Ma il sistema della pignorazione privata, che resiste o rinasce, quando manca ogni efficace tutela da parte dello Stato, lascia numerose traccie anche negli statuti, che si adoprano a reprimerlo. Dalla clausola, frequente nei documenti, destinata a garantire il creditore con l’autorità concessagli di procedere privatamente sui beni e sulla persona del debitore, si svolgono numerosi istituti giuridici, e tra gli altri il diritto di ritenzione legale, che si ha quando il creditore si trovi comunque in possesso dei beni del debitore, poiché allora il primo guadagna, in base a quella clausola, il privilegio su tutti gli altri creditori. Come trasformazione del pegno privato longobardo, si presenta anche l’esecuzione personale, sotto la forma dell’arresto. L’arresto' non deriva direttamente dall’antica schiavitù per debiti, ma dal principio più generale che la persona come i beni del debitore rispondono dell’obbligazione; sicehè diventa una misura preventiva sulla persona del debitore, escogitata per ovviare ai pericoli della fuga degli insolventi o alle