l§ 140] UFFICIO DELLA TUTELA 817 coniugi in Sardegna, in Riv. di dir. civ. VII, 1915; Id., Studi intorno alle origini della coni, dei beni fra coniugi, negli Studi senesi, XXXIII, 1917 ; Schupfer, in Riv. ital. di se. giur., LVIII, 1916; Lefebvre, Le droit de gens mariès, Paris, 1908 ; Acher, Orig. de la comm. coniug , in Rev. gèn. du droitt XXX, 1900; Généstal, L’origine et les premiers developpement de Vina-liènabilité dotale, nella Revue hist. du droit, 1925. § 140. — La tutela e la cura. La notizia delle disposizioni romane intorno alla tutela giovò a ridonare all’istituto alcuni degli antichi caratteri, ma non cancellò il segno dello sviluppo storico antecedente. Risorge la distinzione tra la tutela e la cura, ma non è più veduta nella differenza tra Yavctoritatis in-terpositio del tutore e il semplice consensus agli atti della persona parzialmente incapace prestato dal curatore; ma soltanto è sentita nella diversità delle persone a cui i due istituti si rivolgono, poiché il tutore si dà ai pupilli, mentre il curatore è dato ai malati di mente, ai prodighi e ai minori usciti daìl’autorità pupillare, ma per la legge non ancora perfettamente capaci. Inoltre, se anche l’ufficio del tutore è riguardato come munus publicum, e abbraccia la persona e gli interessi dell’incapace, tuttavia continua a rivolgersi più all’amministrazione dei beni che alla persona del pupillo, onde avviene che l’ufficio non è sempre gratuito, come in Roma, ma può generare lucri leciti, continuazione di un vecchio uso romano-barbarico (§ 63). Finalmente l’istituto trova un nuovo assetto interno, non soltanto per l’eredità dei periodi precedenti, ma anche per le nuove condizioni sociali, dovute sia all'attitudine di vigilanza e di protezione, presto assunta dal Comune e dagli Stati italiani verso i minorenni, sia al restringersi dei vincoli familiari, che ebbe virtù di chiamare la famiglia, con più ordinato metodo, alle funzioni di assistenza e di controllo della tutela (§ 137). È specialmente il diritto statutario, il quale, animato da queste nuove Solmi. — Storia del dir. il. 52